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  1. Farmacisti resistenti o poco collaboranti (di Valter C. - Lesmo)

Domande più frequenti

  1. Vorrei capire la differenza tra l'art. 85, comma 26 della 388/2000 e l'art. 7 della 405/2001.
  2. Prescrizione equivalente
  3. Ricetta su modulo non SSN
  4. Prima comperavo lo Zyloric e pagavo; Che farmaco devo richiedere per non pagare nulla?
  5. In base a quale normativa viene eliminato sul corrispondente numero di autorizzazione
    all'immissione in commercio la lettera G che identifica il farmaco con procedura di registrazione generica?
  6. In che anno è stato introdotto in Italia il brevetto per i farmaci?
  7. È possibile avere informazioni o elenchi sui farmaci con brevetto in scadenza o con date di scadenza dei brevetti?
  8. Se il medico prescrive un medicinale, utilizzando il marchio e non la molecola,
    con prezzo superiore al prezzo max rimborsato dal SSN, devo pagare la differenza?
    Se non voglio pagarla, cosa devo fare?
  9. Il farmacista può sostituire con il corrispondente generico la prescrizione del medico?
  10. Quali sono i riferimenti della legislazione al proposito?
  11. Quali sono le indicazioni delle regioni/ASL (es lombardia) sui generici nei confronti dei medici?
  12. E' vero che i medicinali sono gratuiti?
  13. Se sono uguali al farmaco da cui derivano, perchè esiste questa differenza di prezzo?
  14. Ma se costano meno la qualità è la stessa?
  15. Dalla sostituzione del farmaco che ho sempre preso, con un medicinale generico, avrà gli stessi giovamenti?
  16. Qual è il vantaggio di sostituire il farmaco che prendevo prima con un medicinale generico?
  17. I farmacisti possono rispondere alla richiesta di un farmaco che non lo hanno? Sono tenuti a procurarselo?
  18. Se mi hanno prescritto un farmaco a pagamento (Classe C) posso richiederne uno simile che costa meno?
  19. E se il farmaco viene comprato senza prescrizione medica?
  20. Anche i farmaci generici debbono essere sperimentati sugli animali?
  21. Desidererei sapere se la Regione Campania con la Deliberazione n. 1566 del 6-agosto-2004 indica nuovi obblighi ai medici relativemente alla prescrizione di farmaci anche generici.
  22. Se il medico prescrive un farmaco generico indicando il nome del principio attivo e quello della azienda produttrice (ad esempio: Atenololo Exal), può il farmacista sostituire la prescrizione con un altro generico di pari prezzo e disponibile in farmacia in quel momento (ad esempio: Atenololo Ratiopharm)?
1. Vorrei capire la differenza tra l'art. 85, comma 26 della 388/2000 e l'art. 7 della 405/2001.
Legge 388/2000 articolo 85 comma 26.
A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1° settembre 2003.

Legge 405/2001 articolo 7. Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione.
  1. I medicinali, aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.
  2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della presentazione, da parte dell'assistito, della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.
  3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.
  4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.
Le ho riportato i testi delle due disposizioni selezionando in neretto la parte che li differenzia.
Il sistema di rimborso previsto dalle due disposizioni è sostanzialmente identico in termini di tipologia di prodotto interessato ( medicinale fuori brevetto incluso nella lista di trasparenza dell'AIFA) ma il riferimento per il rimborso del SSN si differenzia in quanto nella legge Finanziaria 2001 (art. 85 comma 26) era previsto il rimborso del prezzo MEDIO PONDERATO dei prezzi dei medicinali il cui prezzo appunto non era superiore al prezzo del generico; nella Legge 405/2001 il prezzo a cui il SSN rimborsa il prodotto è il prezzo più basso del medicinale che è inserito nella lista di trasparenza elaborata dall'AIFA e che contiene i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali.
In entrambe le disposizioni è previsto il pagamento della differenza del prezzo da parte del paziente qualora il prezzo del medicinale che il medico ha prescritto fosse superiore al prezzo massimo di rimborso da parte del SSN. La differenza tra le due normative sta nel fatto che nella Legge 405 il medico può indicare sulla ricetta che il medicinale non è sostituibile e il paziente in questo caso dovrà pagare la differenza di prezzo tra il prezzo rimborsato e il prezzo del medicinale prescritto o se comunque non accetta la sostituibilità da parte del farmacista.
Altra differenza tra le due normative è la facoltà per il farmacista di sostituire il medicinale prescritto se non disposto diversamente dal medico e la possibilità del paziente di non accettare la sostituzione.
In tal modo, appare evidente come nella legge n. 405/2001 il "diritto all'informazione" sia stato spostato dal medico al farmacista, fermo restando l'obbligo del medico - previsto nella legge finanziaria n. 388/2000, ad oggi, non abrogata - nel caso di prescrizione di un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale, di informare il paziente dell'esistenza del medicinale equivalente che costa meno.
2. Prescrizione equivalente
Il medico è tenuto obbligatoriamente all'atto della prescrizione ad informare il paziente dell'esistenza di un equivalente a prezzo piu' basso anche se prescrive una specialità a prezzo superiore?
In Campania c'è proprio l'obbligo di prescrivere direttamente il prodotto a prezzo piu' basso.
Nel resto d'Italia c'è almeno l'obbligo da parte del medico di informare il paziente? Se si quale è la normativa?
Rispondiamo alla sua domanda se esiste una legge che prevede che il medico è tenuto all'atto della prescrizione ad informare il paziente dell'esistenza di un medicinale generico equivalente a prezzo piu' basso anche se prescrive una specialità a prezzo superiore?
La legge in questione esiste e la riportiamo qui di seguito:
Si tratta dell'ARTICOLO 85 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001)
RIDUZIONE DEI TICKET E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA FARMACEUTICA
Il comma 26 è quello che Le interessa e che recita
26. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1° settembre 2003.
3. Ricetta su modulo non SSN
Mi sono recato in farmacia per acquistare un farmaco prescrittomi dal medico di base su un proprio ricettario privato. Alla richiesta del generico il farmacista mi ha risposto che può consegnare il generico solo se prescritto su un ricettario del SSN, nel mio caso mi ha venduto il farmaco " brevettato ". Come mai ?
Per quanto riguarda il prodotto in questione, trattasi di prodotto in classe C vendibile su prescrizione medica di cui non esiste la formulazione generica in commercio.
Inoltre ci risulta comunque dalla lettura della normativa vigente che per prodotti classificati in C il farmacista debba informare il paziente sull'esistenza del prodotto generico di un prodotto prescritto dal medico anche se non su ricetta medica del SSN, sempre che questo esista sul mercato.
Le rammento l'articolo a cui mi riferisco all'articolo 1 comma 1 del Decreto Legge 25/05/2005 n.87 convertito in Legge n. 149 del 26/7/2005.
Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, e' tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.
4. Prima comperavo lo Zyloric e pagavo; poi sono passato al generico Allopurinolo (della Teva) e non pagavo nulla; ora mi hanno dato in farmacia Allopurinolo (della Molteni) ed ho pagato: confesso che non ci capisco più nulla. Che farmaco devo richiedere per non pagare nulla?
Attualmente i prezzi di rimborso da parte del SSN per i medicinali a base di Allupurinolo sono i seguenti:
  • 30 cpr 300 mg à 2,50 euro
  • 50 cpr 100 mg à 2,29 euro.
Per non pagare la differenza deve richiedere al farmacista l Allopurinolo Teva che è l unico allineato ai prezzi di rimborso. Negli altri casi sarà invece costretto a pagare la differenza.
5. In base a quale normativa viene eliminato sul corrispondente numero di autorizzazione all'immissione in commercio la lettera G che identifica il farmaco con procedura di registrazione generica?
La soppressione del /G dal codice AIC è stata prevista dal Decreto ministeriale 28 luglio 2004 pubblicato nella G.U. S.G. n. 182 del 5 agosto 2004 concernente Disposizioni in materia di etichettatura dei medicinali generici entrato in vigore il 5 agosto 2004.
6. In che anno è stato introdotto in Italia il brevetto per i farmaci?
Il R.D. del 29 giugno 1939 n.1127
All'articolo 14 prevedeva la tutela brevettuale per le invenzioni
7. È possibile avere informazioni o elenchi sui farmaci con brevetto in scadenza o con date di scadenza dei brevetti?
Probabilmente si, ma non si tratta di un servizio che Generici.com è in grado di fornire
8. Se il medico prescrive un medicinale, utilizzando il marchio e non la molecola,
con prezzo superiore al prezzo max rimborsato dal SSN, devo pagare la differenza?
Se non voglio pagarla, cosa devo fare?
Se il medico prescrive un medicinale indicando il nome del prodotto brand e non la molecola, con prezzo superiore al prezzo massimo rimborsato dal SSN, ci possono essere due casi:
1)se il medico non ha indicato che tale prescrizione è INSOSTITUIBILE, il farmacista informa il paziente che esiste un medicinale generico equivalente totalmente rimborsato dal SSN. Se il paziente è d'accordo il farmacista dispensa il generico, se non è d'accordo paga la differenza.
2) Se il medico ha indicato che la sua prescrizione è insostituibile, di norma il farmacista non può sostituire il prodotto brand pur con prezzo più elevato, con un medicinale generico. Il paziente deve in questo caso versare la differenza. Oppure tornare dal medico e chiedere di prescivere il medicinale generico rimborsato dal SSN del prodotto brand.
9. Il farmacista può sostituire con il corrispondente generico la prescrizione del medico?
Il farmacista ha facoltà di sostituire la prescrizione del medico con un medicinale generico se il medico ha prescritto un medicinale con un prezzo superiore al prezzo massimo rimborsato dal SSN, e se non ha apposto adeguata indicazione che la sua prescrizione non può essere sostituita.
10. Quali sono i riferimenti della legislazione al proposito?
Il testo di Legge vigente in materia è l art. 7 della Legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"che riportiamo qui di seguito

Art. 7.
Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione
1. A decorrere dal 1 dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu' basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, puo' apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della presentazione, da parte dell'assistito , della ricetta non puo' sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo piu' basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.
3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo piu' basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo piu' basso ed il prezzo del farmaco prescritto e' a carico dell'assistito con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.
11. Quali sono le indicazioni delle regioni/ASL (es lombardia) sui generici nei confronti dei medici?
Ogni Regione ha piena autonomia per quanto riguarda la gestione dell assistenza farmaceutica nel proprio territorio.
Possiamo dire però che per quanto riguarda la materia del generico c è un omogeneità di comportamento da parte delle Regioni, sia in termini di recepimento della normativa in tal senso e quindi anche della lista ministeriale contenenti i prodotti non coperti da brevetto (aggiornata trimestralmente) e rimborsati dal SSN al prezzo più basso, che per quanto riguarda la prescrizione da parte del medico del medicinale generico che è comunque auspicata in termini di risparmio sia per le casse regionali che per il paziente.
12. E' vero che i medicinali sono gratuiti?
Sì, lo Stato rimborsa solo la quota corrispondente al prezzo più basso dei prodotti generici in commercio; al contrario chi non vorrà rinunciare al prodotto di "marca" dovrà pagare la differenza.
13. Se sono uguali al farmaco da cui derivano, perchè esiste questa differenza di prezzo?
Poichè le Aziende che producono medicinali generici non devono recuperare gli investimenti di ricerca e sviluppo, a suo tempo sostenuti dall'Azienda depositaria del brevetto ormai scaduto.
14. Ma se costano meno la qualità è la stessa?
Certamente, la qualità dei medicinali generici è uguale a quella degli altri farmaci in quanto sottoposti agli stessi processi produttivi ed agli stessi controlli sotto autorizzazione e tutela del Ministero della Salute.
15. Dalla sostituzione del farmaco che ho sempre preso, con un medicinale generico, avrà gli stessi giovamenti?
Sì, perchè la terapia non è stata cambiata, è stato prescritto un prodotto uguale al precedente che, anzichè essere identificato con un marchio (nome di fantasia), viene denominato in base alla sostanza responsabile dell'attività terapeutica (principio attivo) ed al nome dell'Azienda che lo commercializza.
16. Qual è il vantaggio di sostituire il farmaco che prendevo prima con un medicinale generico?
Il vantaggio consiste in una riduzione della spesa sanitaria sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale, i cui risparmi possono essere utilizzati per potenziare o istituire altri servizi, oltre che ad investire nella ricerca di farmaci innovativi, mentre per i medicinali non rimborsati il paziente beneficia direttamente di questo minor costo.
17. I farmacisti possono rispondere alla richiesta di un farmaco che non lo hanno?
Sono tenuti a procurarselo?
Premettendo che il medicinale generico è sottoposto alla stessa nomativa vigente in merito alla distribuzione farmaceutica, a cui sono sottoposti tutti gli altri medicinali, la Convenzione Nazionale dei Farmacisti ( Art. 6 Accordo colelttivo nazionale reso esecutivo con il DPR 8/7/1998 n.371) prevede che in regime di SSN ( caso di medicinali soggetti a prescrizione medica e rimborsati da parte del SSN) a fronte della richiesta di un medicamento di cui sia momentaneamente sprovvisto il farmcista può assumere due comportamenti:
  1. procurare il farmaco nel più breve tempo possibile attraverso i normali canali distributivi oppure
  2. adottare il sistema dell'intercambiabilità dei medicinali e quindi può procedere autonomamente alla sostituzione della specilaità medicinale prescritta con un altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore a quello prescritto.
Tale possibilità è stata poi previtsa nel Legge 405/2001 all'articolo 7.
18. Se mi hanno prescritto un farmaco a pagamento (Classe C) posso richiederne uno simile che costa meno?
Recentemente la legge Legge 26 luglio 2005 n. 149 all'articolo 1 ha disposto poi che su presentazione di ricetta medica e quindi con prescrizione di un farmaco appartenente alla classe C il farmacista è obbligato a informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario.
Su richiesta del paziente, e sempre che il medico non abbia apposto sulla ricetta l'indicazione di non sostituibilità, il farmacista è tenuto, e quindi ha l'obbligo di fornire un medicinale con prezzo più basso di quello prescritto.
19. E se il farmaco viene comprato senza prescrizione medica?
Se si tratta di un medicinale di classe C, non soggetto a prescrizione medica, è addirittura il farmacista che può consigliare il paziente. Comuqnue anche in questo caso si ritiene che il farmacista a fronte della richiesta di un medicinale di cui sia momentaneamente sprovvisto deve procurare il farmaco nel minor tempo possibile, attraverso i normali canali distributivi oppure proporre un alternativa equivalente. Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista deve consegnare altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica.
Mi preme comunque sottolineare che la mancanza di un medicinale in farmacia potrebbe sempre avvenire sia nel caso di un medicinale generico che di un altro medicinale ( es: di marca).
20. Anche i farmaci generici debbono essere sperimentati sugli animali?
Trattandosi dei medesimi principi attivi già utilizzati per anni nella pratica clinica (e dunque sull'uomo), non è necesario (ne previsto) ripartire dalla sperimentazione animale.
21. Desidererei sapere se la Regione Campania con la Deliberazione n. 1566 del 6-agosto-2004 (indica nuovi obblighi ai medici relativemente alla prescrizione di farmaci anche generici.
La delibera in questione, per la regione Campania dispone che:
Tutti i medici dipendenti e convenzionati con il SSR nel prescrivere i farmaci, considerato che tali prescrizioni sono, il più delle volte, destinate a ripetersi nel tempo, devono tenere in considerazione il doppio rapporto rischio/beneficio e beneficio/costo e, in particolare, laddove esiste la possibilità di prescrivere un farmaco corrispondente, non coperto da brevetto, avente un prezzo al pubblico più basso, devono orientare la prescrizione stessa verso questo ultimo medicinale impegnandosi a promuovere presso i cittadini una corretta informazione sull'uso dei farmaci generici e sulla loro equivalenza ai prodotti "commerciali".

La delibera in questione impone quindi al medico di orientarsi nella prescrizione del medicinale generico laddove esista la possibilità di prescrivere un medicinale equivalente con prezzo più basso e impone al medico di informare il paziente dell'esistenza dell'alternativa rispetto al medicinale "brand" e della sua equivalenza.

Nulla dispone in merito alla prescrizione di principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio. Credo anzi si auspica che comunque il medico conosca il principio attivo a base del medicinale che sta prescrivendo e anche la forma farmaceutica ed il dosaggio e quindi si ritiene che non avrà difficoltà nel farlo.Potrà comunque come per gli altri medicinali precrivere il nome del prodotto sua denominazione commerciale identifcata dal nome del principio attivo seguito dal nome del titolare all'immissione in commercio, o altro medicinale che rinetri nella lista di riferimento dei medicinali sostituibili indicati da parte del Ministero della Salute.
22. Se il medico prescrive un farmaco generico indicando il nome del principio attivo e quello della azienda produttrice (ad esempio: Atenololo Exal), può il farmacista sostituire la prescrizione con un altro generico di pari prezzo e disponibile in farmacia in quel momento (ad esempio: Atenololo Ratiopharm)?
La possibilità di sostituire una prescrizione da parte del farmacista (aparità di costi per il SSN) è comunque e sempre limitata dalla eventuale precisazione, sulla ricetta scritta dal medico curante, di "NON SOSTITUIBILE".
In assenza di tale precisazione (a volta addirittura prestampata su tutte le pagine del ricettario), il farmacista è libero di operare una sostituzione (anche tra due farmaci generici); se invece sulla ricetta appare la dicitura "NON SOSTITUIBILE", allora il farmacista dovrebbe procurarsi e fornire esattamente la confezione indicata in ricetta.
Le vostre segnalazioni
1. Farmacisti resistenti o poco collaboranti (di Valter C. - Lesmo)
Buonasera,
Prima di tutto Vi ringrazio per l’ottimo servizio che prestate al Paese con la Vostra meritoria azione di informazione circa i medicinali generici ed i potenziali risparmi economici derivanti dal loro utilizzo.
Adesso vi sottopongo un fatto che mi è occorso recentemente.
Il medico di famiglia mi ha prescritto una confezione di FLUIFORT in bustine, confezione che ho provveduto prontamente ad acquistare presso una farmacia di Lissone, senza che il farmacista mi abbia fornito informazioni circa l’esistenza di farmaci generici equivalenti. Sorpreso dall’elevato costo della confezione (20 euro per 30 bustine), mi sono successivamente informato su Internet ed ho trovato il vostro utilissimo sito web.
Ho quindi effettuato le verifiche del caso sul principio attivo alla base di FLUIFORT (Carbocisteina) e ho riscontrato l’esistenza di svariati prodotti farmaceutici che, a prima vista, sono comparabili (almeno per un profano come il sottoscritto) al FLUIFORT e ad un prezzo notevolmente più contenuto.
Stampo quindi la lista dei prodotti farmaceutici a base di Carbocisteina e mi reco presso la farmacia di Lissone da cui mi ero servito qualche giorno prima.
Esordisco chiedendo informazioni sul prodotto SUPERTHIOL e mi viene risposto che questo prodotto non è disponibile e che si tratta di un prodotto per bambini…
Chiedo allora di conoscere il corrispondente del FLUIFORT e chiedo al farmacista di chi sia la responsabilità, tra medico e farmacista, di dover informare il paziente/cliente circa l’esistenza di farmaci generici. A questo punto il farmacista confessa che sarebbe stata loro la responsabilità di informare il cliente circa l’esistenza di farmaci generici equivalenti al FLUIFORT, ma di fatto non risponde su quale fosse questo prodotto generico che avrebbero dovuto propormi…
Chiedo allora del SINECOD e mi viene confermata la disponibilità di questo prodotto (al prezzo di 9,5 euro per 30 bustine, quindi corrispondente al 45% del prezzo di FLUIFORT), ma viene altresì fatto notare che SINECOD non è un generico e che di fatto è “altra cosa” rispetto al FLUIFORT…
A questo punto si verifica l’aspetto più interessante della questione. Chiedo infatti quale sia il motivo per cui io necessitassi di spendere 20 euro quando esistono prodotti equivalenti dal prezzo nettamente inferiore. La risposta è stata assolutamente inaccettabile. Il farmacista ha infatti asserito che lui non sa esattamente cosa differenzia FLUIFORT da SINECOD o dai generici (cosa serve allora la specializzazione in Farmacologia?) e che quindi lui non poteva entrare nel merito del perché ci fossero differenze di prezzo così evidenti tra i diversi prodotti e che comunque, se il medico aveva prescritto FLUIFORT era perché questo prodotto risulta essere diverso rispetto a SINECOD o ad altri farmaci.
Ho cercato di entrare nel merito del principio attivo del farmaco, ma di fatto sono stato trattato come un cliente petulante che è sciocco e fastidioso in quanto non accetta le regole di marketing delle multinazionali farmaceutiche.
Non mi ritengo una persona sciocca e tanto meno sprovveduta e quindi ho dedicato del mio tempo (che vale ben più di quei pochi euro che ho pagato per le bustine FLUIFORT) per informarmi meglio con il farmacista prima e con Voi adesso.
Un’ultima informazione: la prescrizione non riporta l’indicazione “non sostituibile”.
Mi consigliate di procedere nei confronti del medico e/o del farmacista per ottenere una risposta formale ai miei dubbi, o ritenete che sia tempo sprecato e che è prassi per i farmacisti cercare di vendere i prodotti su cui hanno maggiore margine di guadagno?
Comunque ho imparato la lezione ed in futuro starò molto più attento e mi informerò sul vostro sito prima di recarmi in farmacia.


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